01 Set, 2010

Dal Ministero del Tesoro arrivano nuovi aiuti per le famiglie Italiane che hanno un mutuo

Pubblicato da Redazione In: Mutui| News

fondo solidarietaDal ministero del Tesoro arriva un nuovo aiuto per i cittadini che hanno acquistato la prima casa e hanno le rate del mutuo da pagare.

Infatti la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l’articolo 2, il quale prevede, al comma 475, l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 10 milioni di euro, per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi

Quindi possono essere sospese le rate del mutuo per 18 mesi senza dover pagar alcuna moratoria, senza nessuna spesa aggiuntiva.

Questa e’ la conseguenza di un’iniziativa iniziata lo scorso anno dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) , in accordo con le associazioni dei consumatori avrebbe bloccato le rate dei mutui- moratoria sui mutui –

I requisiti che deve possedere il richiedente per accedere al beneficio, tenendo ben presente le continue difficoltà che i nuclei familiari incontrano nel far fronte agli obblighi derivanti da mutui contratti per l’acquisto della prima casa, soprattutto nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Destinatari del fondo di solidarieta’ per i mutui, sono i soggetti ai quali alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un’ unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

L’ammissione al beneficio è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi: perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.

La morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;

Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui. Spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo.

Aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

- Dipartimento del Tesoro -

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