08 Feb, 2011
Pubblicato da Redazione In: Ecologia| Energie rinnovabili
L’Associazione Nazionale costruttori Edili ha evidenziato i contenuti dello schema del decreto legislativo recante -Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell`uso dell`energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30 - .
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda, e rinfrescare la casa nel periodo estivo, le percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20% del fabbisogno, per passare poi al 30%, 40% e 50%, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante che vadano a coprire parte dei relativi consumi.
Si tratta di percentuali impegnative la cui fattibilita` e’ da verificare, specialmente se legata ad una previsione di incremento a cadenza annuale che non si adatta ai tempi di progettazione e costruzione caratteristici dell`edilizia.
In materia di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la cui quantita’ non e` legata ai consumi dell`edificio, ma fissata in valore assoluto, ha proposto di prevedere una rimodulazione temporale e quantitativa degli obblighi che permetta di approfondire le conoscenze progettuali ed esecutive per individuare le soluzioni ottimali, considerando il costo ancora elevato delle tecnologie per la produzione di energia elettrica.
Con riferimento alla disposizione con cui si prevede che le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per l`energia termica che per quella elettrica, ha evidenziato l`opportunita` di prevedere, inoltre, l`obbligo per i Comuni di aggiornare i propri regolamenti edilizi eliminando, ove presenti, gli obblighi sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali.
Con riferimento all`art. 11 del provvedimento che modifica il dlgs 192/2005 sulla certificazione energetica degli edifici al fine di rendere piu` trasparenti le informazioni commerciali e contrattuali relative alla prestazione energetica dei beni oggetto di compravendita o locazione, ha segnalato la mancanza d’ interventi sulla garanzia, in termini di affidabilita`, delle certificazioni rilasciate.
Ai fini dell`affidabilita` del prodotto e della tutela del consumatore, considerato anche l`alto valore economico unitario del prodotto casa, propone di prevedere che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ossia quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto del 26 giugno 2009.
Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti professionali gia` previsti che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell`ente unico nazionale denominato Accredia o da altro ente europeo equivalente.
- Ance -
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